(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale n. 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
ed, in particolare, l'art. 18, comma 3, lettera a),  come  sostituito
dall'art. 3, comma 15,  lettera  b),  della  legge  regionale  n.  29
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), il  quale  autorizza
l'Amministrazione  regionale  ad  erogare,  alla  associazione  della
riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il  Presidente  del
distretto venatorio, un contributo annuale per le  spese  concernenti
l'attivita' di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90
per cento della spesa ritenuta ammissibile; 
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera  d),  della  legge  regionale  n.
6/2008, come modificato dall'art. 3,  comma  15,  lettera  c),  della
legge regionale n. 25/2016, il quale prevede che, con regolamento  da
emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della  medesima  legge,
sono  individuati,  tra  l'altro,  i   criteri   di   riparto   dello
stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione del contributo annuale e le  tipologie  di
spese ammissibili concernenti l'attivita' di segreteria e presidenza; 
  Visto l'art. 3, comma 16, della  legge  regionale  n.  25/2016,  il
quale prevede che la  disposizione  di  cui  all'art.  18,  comma  3,
lettera a), della legge regionale  n.  6/2008,  come  sostituito  dal
comma 15, lettera b), della medesima legge regionale n.  25/2016,  si
applica alle attivita' svolte dai  beneficiari  a  partire  dall'anno
2017; 
  Visto il Documento di economia e  finanza  regionale  (DEFR)  2017,
approvato dal Consiglio regionale  con  deliberazione  n.  47/2016  e
aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n.  50,  recante,  tra
gli obiettivi strategici, il finanziamento dei distretti venatori per
lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di  rilievo
pubblicistico di cui all'art. 18, comma 3, lettera  a),  della  legge
regionale n. 6/2008; 
  Visto  il  proprio  decreto  16  novembre   2010,   n.   0245/Pres.
«Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  l'erogazione   dei
contributi all'associazione  della  riserva  di  caccia  o  ad  altro
soggetto che  esprime  il  Presidente  del  distretto  venatorio,  in
esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39,  comma  1,  lettera  d),
della legge regionale  6  marzo  2008,  n.  6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria)», come da ultimo modificato con proprio decreto  8  maggio
2017, n. 0101/Pres.; 
  Rilevato che risulta opportuno modificare ulteriormente il predetto
regolamento al fine di semplificare il procedimento contributivo e di
favorire una piu' efficace realizzazione delle attivita' finanziate; 
  Ritenuto pertanto di modificare la lettera a) del comma 1 dell'art.
4 del regolamento, al fine di rimuovere la condizione che vincola  la
misura di tale tipologia di spesa al totale delle spese  ammissibili,
e di introdurre la disciplina transitoria per i procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente regolamento; 
  Vista legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 16  giugno  2017,  n.
1098; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della Regione 16 novembre 2010, n.  0245/Pres.  (Regolamento  recante
criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi  all'associazione
della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente
del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3,  e
39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6  marzo  2008,  n.  6
(Disposizioni per la  programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria))», nel testo allegato al  presente  decreto
quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI